NORME &TRIBUTI

 
 
 

 
HOME DEL DOSSIER

APPROFONDIMENTI

CASSA COMMERCIALISTI

CASSA FORENSE

CASSA GEOMETRI

CASSA NOTARIATO

CASSA RAGIONIERI

ENASARCO

ENPAB

ENPACL

ENPAF

ENPAIA

ENPAM

ENPAP

ENPAPI

ENPAV

EPAP

EPPI

FASC

INARCASSA

INPGI

Professionisti «separati» dal rapporto con il cliente

commenti - |  Condividi su: Facebook Twitter|vota su OKNOtizie|Stampa l'articoloInvia l'articolo|DiminuisciIngrandisci
Giovedí 04 Ottobre 2012

Correggere e integrare la normativa sul credito al consumo, rimuovendo criticità della riforma attuata con il Dlgs 141/2010. Rendere più organica la disciplina dei soggetti operanti nel settore finanziario, degli agenti e dei mediatori creditizi, chiarendo i punti più controversi e completando il primo intervento correttivo del dicembre 2010. Aggiornare la normativa antiriciclaggio, allineandola alla nuova articolazione degli intermediari finanziari. Sono queste, ma non solo, le materie su cui interviene il decreto legislativo n. 169, pubblicato sulla «Gazzetta Ufficiale» 230 del 2 ottobre, che porta la data del 19 settembre 2012, ultimo giorno utile per l'esercizio della delega governativa.
Le attività
La riforma, recepita nel Testo unico bancario (titoli dal V al VI-bis), separa fra l'altro l'agente in attività finanziaria, legato obbligatoriamente con monomandato all'intermediario erogante il finanziamento, dal mediatore creditizio, indipendente ed equidistante tra cliente e intermediario. La distinzione e l'incompatibilità tra canali captive, prigionieri dell'intermediario (agente in attività finanziaria, promotore, agente assicurativo) e canali indipendenti (mediatore creditizio, consulente finanziario e broker assicurativo) consente al decreto di precisare (articolo 10) che gli agenti in attività finanziaria, fermo restando il rispetto dei requisiti e delle iscrizioni, possono operare come agenti assicurativi e promotori finanziari, e viceversa. Mentre i mediatori creditizi possono agire come broker assicurativi e consulenti finanziari. Trova conferma, poi, l'obbligo di contribuzione previdenziale, sia Enasarco sia Inps, per l'attività di promozione e conclusione di finanziamenti, a prescindere dal soggetto operante, sia esso agente finanziario o agente assicurativo. Per quest'ultimo, infatti, l'esclusione da Enasarco vale unicamente per il settore assicurativo. Agenti e mediatori creditizi, inseriti nei vecchi albi Bankitalia al 30 giugno 2011, hanno tempo fino al 31 ottobre per iscriversi agli elenchi tenuti dal nuovo Organismo (si veda l'articolo qui sopra).
Le novità
Le novità, comunque, non mancano. A partire dal limite massimo dei contributi a carico degli iscritti all'Organismo dei confidi minori, ridotto dall'1% allo 0,5% e da calcolarsi non più sui crediti garantiti, ma sulle garanzie concesse. E' confermato, pertanto, che banche, intermediari finanziari e confidi maggiori sono vigilati gratuitamente da Bankitalia, mentre i controlli degli Organismi su intermediari e operatori di minori dimensioni sono a carico di quest'ultimi. Si dispone, inoltre, che il divieto per i confidi minori di rilasciare garanzie individuali alle amministrazioni fiscali sia immediatamente applicabile.
Gli articoli 107 e 111 del Tub sono modificati per chiarire che l'iscrizione all'Albo degli intermediari finanziari e nel l'elenco degli operatori del microcredito è consentita anche alle società cooperative e non solo alle società di capitale. Sarà, invece, Bankitalia a pubblicare la lista delle cooperative finanziarie (costituite fra i dipendenti di una medesima amministrazione pubblica) e delle casse peota che, trattandosi di enti a numero chiuso non più costituibili, possono continuare a svolgere la propria attività finanziaria senza essere iscritte in albi o elenchi. Ai soggetti beneficiari dei finanziamenti microcredito (persone fisiche, società di persone e cooperative), si aggiungono ora anche le associazioni e le nuove srl semplificate (2463-bis), ma non le srl a capitale ridotto. Infine, a tenere l'elenco dei soggetti che esercitano il microcredito sarà Bankitalia e non più un apposito Organismo, come previsto dal precedente testo dell'articolo 113 del Tub.
Il cambiavalute
Per l'attività di cambiavalute, invece, sono ora richieste l'autorizzazione di pubblica sicurezza e l'iscrizione in un apposito registro tenuto dallo stesso Organismo degli agenti e dei mediatori creditizi (Oam). A questo Organismo, al fine di agevolare le indagini di contrasto al riciclaggio e al finanziamento del terrorismo, i cambiavalute saranno tenuti a trasmettere, in via telematica, i dati di tutte le negoziazioni effettuate.
L'antiriciclaggio
Infine, in tema di antiriciclaggio, il testo definitivo del decreto conferma l'obbligo, per le banche non in grado di rispettare gli obblighi di adeguata verifica, di restituire i fondi ai clienti solo tramite bonifico, accompagnato dal messaggio in cui si precisa l'impossibilità di rispettare gli obblighi di verifica della clientela (si veda «Il Sole 24 Ore» del 22 settembre). La novità entra in vigore il 17 ottobre 2012, decorso l'ordinario termine di 15 giorni di vacatio legis. È invece operativo dal 2 ottobre, per esplicita previsione del decreto (articolo 33), l'innalzamento da mille a 2.500 euro della soglia fissata per la negoziazione a pronti di valuta da parte dei cambiavalute. Confermata anche l'interpretazione autentica circa la punibilità della condotta sia dell'emittente (traente) degli assegni irregolari, sia di chi li trasferisce e li presenta all'incasso.
© RIPRODUZIONE RISERVATA

Giovedí 04 Ottobre 2012
© RIPRODUZIONE RISERVATA
RISULTATI
0
0 VOTI
Stampa l'articoloInvia l'articolo | DiminuisciIngrandisci Condividi su: Facebook FacebookTwitter Twitter|Vota su OkNotizie OKNOtizie|Altri YahooLinkedInWikio

L'informazione del Sole 24 Ore sul tuo cellulare
Abbonati a
Inserisci qui il tuo numero
   
L'informazione del Sole 24 Ore nella tua e-mail
Inscriviti alla NEWSLETTER
Effettua il login o avvia la registrazione.
 
 
 
 
 
 
Cerca quotazione - Tempo Reale  
- Listino personale
- Portfolio
- Euribor
 
 
 
Oggi + Inviati + Visti + Votati
 

-Annunci-